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fringe benefit welfare

Welfare aziendale, raddoppia l’esenzione dei “fringe benefit”

Pubblicato il 25 Settembre 2020 Andrea Bertoni In Home page, News /  

In un anno difficile, sotto tutti i punti di vista, per il nostro Paese e per la congiuntura globale, si aggiunge comunque un piccolo tassello positivo al mosaico del welfare aziendale in Italia. Ciò grazie al recente Decreto Agosto (Decreto-legge del 14 agosto 2020, n. 104), che tra i vari provvedimenti ha portato il limite per la detassazione di beni e servizi riconosciuti ai lavoratori dipendenti, i cosiddetti “fringe benefit”, a 516,46 euro, raddoppiando dunque la cifra rispetto ai precedenti 258,23 euro.

Una misura, si precisa, valida soltanto per il 2020 e che tuttavia rappresenta un ulteriore passo in avanti nell’espansione di un settore, quello del welfare aziendale, che negli ultimi anni ha più volte dimostrato le proprie potenzialità, in termini di soddisfazione del dipendente e di produttività dello stesso a tutto vantaggio dell’impresa.

Dal 2016, il Governo ha progressivamente messo in campo una serie di incentivi, soprattutto di carattere fiscale, per favorire la diffusione del welfare aziendale e, numeri alla mano, si può dire che i primi risultati siano ormai tangibili se si pensa che, proprio negli ultimi mesi, la porzione di imprese attive su questo fronte si è consolidata sopra la fatidica soglia del 50%. Il concetto alla base, quello di cuneo fiscale, è molto semplice: 100 euro investiti in welfare aziendale corrispondono a una spesa di 100 euro netti per l’azienda e a 100 euro spendibili per il dipendente.

Assidai e il welfare aziendale: Piani Sanitari ad hoc

Anche Assidai ritiene che il benessere personale e un corretto bilanciamento tra vita lavorativa e vita privata, il cosiddetto work-life balance fanno bene ai manager e ai dipendenti in generale, perché accrescono il benessere organizzativo generale all’interno di un’azienda e il livello di energia e motivazione dei singoli. E, di conseguenza, incrementano la produttività, l’operatività ordinaria e aiutano ad affrontare i cambiamenti organizzativi necessari per tenere il passo della competitività. Non solo: diverse indagini in materia hanno dimostrato come l’assistenza sanitaria sia tra i benefit più richiesti a livello di welfare aziendale. Per questo i Piani Sanitari Assidai riservati alle imprese sono diversi e i vantaggi sia per le aziende che per i lavoratori sono numerosi; inoltre, i decision maker possono valutare con Assidai la costruzione di Piani Sanitari ad hoc, personalizzati proprio sulla base delle caratteristiche richieste dalle aziende e dai lavoratori.

L’intervento sui fringe benefit

Approfondiamo il Decreto Agosto e vediamo nello specifico cosa prevede. L’articolo chiave è il 112, comma 1, che introduce il raddoppio del limite di esenzione per il welfare aziendale e che, modificando quanto previsto dall’articolo 51, comma 3 del TUIR, innalza la soglia di esenzione fiscale per i fringe benefit da 258,23 euro a 516,46 euro: “Limitatamente al periodo d’imposta 2020, l’importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall’azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevato ad euro 516,46.”

Che cosa significa in parole povere? Entro tale limite, il valore di beni ceduti e servizi erogati dalle imprese ai propri lavoratori dipendenti non concorrerà alla formazione del reddito, e sarà quindi esente da imposte e contributi. Salvo ripensamenti futuri o provvedimenti che la renderanno strutturale, questa sarà una misura una tantum (valida cioè soltanto per il 2020), ma in ogni caso si tratta di un’iniziativa apprezzabile poiché agevola la concessione di buoni spesa, buoni benzina o altre misure di welfare aziendale ai dipendenti, grazie all’incremento del limite che comporta l’obbligo di tassazione totale del valore di beni e servizi riconosciuti ai dipendenti stessi.

Fuori dal provvedimento, invece, i buoni pasto che hanno una specifica disciplina di esenzione. Al proposito va ricordato che – sempre in tema di fringe benefit – l’ultima Manovra finanziaria (che risale ormai a un anno fa) aveva introdotto alcune piccole revisioni, agendo in particolare sulle auto a uso promiscuo (cioè i veicoli aziendali) e sui buoni pasto. Per quest’ultimi era stato deciso, infatti, un aumento del limite di esenzione fiscale del ticket elettronico da 7 a 8 euro e una contestuale riduzione della deducibilità del cartaceo (da 5,29 a 4 euro). Per quanto riguarda invece le auto aziendali era stata introdotta una tassazione correlata e proporzionale ai valori di emissione di anidride carbonica. Le nuove regole sono entrate in vigore dal primo luglio 2020 e sono applicabili solo ai veicoli di nuova immatricolazione.

Le altre agevolazioni del welfare aziendale

Infine, è utile riassumere le attuali agevolazioni fiscali per il welfare aziendale e il percorso che ha portato all’attuale cornice normativa. La Legge di Bilancio 2017, come quella del 2016, era intervenuta con misure specifiche lavorando su due punti in particolare. Innanzitutto, aveva allargato il perimetro del welfare aziendale che non concorre al calcolo dell’Irpef. Aveva incluso servizi come l’educazione, l’istruzione e ulteriori benefit, sempre erogati dal datore di lavoro, per poter fruire di servizi di assistenza destinati a familiari anziani o comunque non autosufficienti. In secondo luogo, aveva allargato, nei numeri, l’area della tassazione zero per i dipendenti che scelgono di convertire i premi di risultato del settore privato di ammontare variabile in benefit compresi nell’universo del welfare aziendale. In alternativa i benefit saranno soggetti a un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento.

Nel dettaglio, il tetto massimo di reddito di lavoro dipendente che consente l’accesso alla tassazione agevolata è di 80.000 euro, mentre gli importi dei premi erogabili sono di 3.000 euro nella generalità dei casi e di 4.000 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro. Infine, la sanità integrativa può andare oltre il limite di deducibilità previsto dalle norme fiscali utilizzando il premio di produttività. Le Leggi di Bilancio 2019 e 2020, invece, hanno confermando di fatto le misure già introdotte negli anni precedenti sul welfare aziendale.

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