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Welfare aziendale, zero tasse per le erogazioni dei datori di lavoro

Pubblicato il 23 Settembre 2016 Gianluca Grimaldi In Welfare24 /  

Primo passo con la Legge di Stabilità 2016 e circolari  successive. Tassazione agevolata al 10% dei premi di risultato

Un “allargamento” del perimetro del welfare aziendale, che non concorrerà al calcolo dell’Irpef, e tassazione zero per i dipendenti che scelgono di convertire i premi di risultato del settore privato di ammontare variabile in benefit compresi nell’universo del welfare aziendale stesso. In alternativa i benefit saranno soggetti a un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali pari al 10%. Sono queste le principali novità chiave previste nella Legge di Stabilità 2016 che, anche in base ai successivi e recenti chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, potrebbero fornire ulteriori stimoli allo sviluppo di questo settore in Italia.

La Legge ha ridefinito le erogazioni del datore di lavoro che configurano il cosiddetto “welfare aziendale”. Si tratta di prestazioni, opere e servizi corrisposti al dipendente in natura o in forma di rimborso per spese aventi finalità di rilevanza sociale. Questi benefit sono esclusi dal reddito di lavoro dipendente: per questo, qualora il lavoratore decidesse di convertire – entro il limite di importo complessivo di 2.000 euro lordi – i premi di risultato agevolati nei benefit appartenenti al “welfare aziendale”, potrebbe detassarli completamente.

Il perimetro è stato allargato e ora comprende anche servizi come l’educazione, l’istruzione, anche in età prescolare, la frequenza di ludoteche, di centri estivi e invernali oppure ulteriori benefit, sempre erogati dal datore di lavoro, per fruire di servizi di assistenza destinati a familiari anziani o comunque non autosufficienti. Insomma, una consistente area di servizi a tassazione zero di cui possono usufruire solo i dipendenti entro i 50mila euro di reddito, i quali scelgono di convertire in questa forma di supporto alla vita familiare i premi di risultato soggetti ad imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali nella misura del 10%.

È chiaro che si tratta di un primo passo per incentivare la diffusione del welfare aziendale nelle imprese e che, in attesa di iniziative più significative, aumenta i margini di azione e di diffusione dei servizi di Assidai.

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