GLOSSARIO

Ai fini del rimborso delle prestazioni medico‐sanitarie, si evidenzia di seguito cosa si intenda con le specifiche terminologie.

Assistenza infermieristica: l’assistenza prestata da personale fornito di specifico diploma.

Carenza: periodo durante il quale le garanzie previste dallo specifico piano sanitario non sono efficaci. Qualora il sinistro avvenga in tale periodo, non viene corrisposta la prestazione prevista dal piano sanitario.

Cartella clinica: documento ufficiale avente natura di atto pubblico, redatto durante la degenza, diurna o con pernottamento in istituto di cura, contenente le generalità del paziente per esteso, diagnosi d’ingresso e diagnosi di dimissione, anamnesi patologica remota e prossima, terapie effettuate, interventi chirurgici, esami e diario clinico, la scheda di dimissione Ospedaliera (S.D.O.).

Centro Medico: struttura, anche non adibita al ricovero, non finalizzata al trattamento di problematiche di natura estetica, organizzata, attrezzata e regolarmente autorizzata, in base alla normativa vigente, ad erogare prestazioni sanitarie diagnostiche o terapeutiche di particolare complessità (esami diagnostici strumentali, analisi di laboratori o utilizzo di apparecchiature elettromedicali, trattamenti fisioterapici e riabilitativi) e dotata di direzione sanitaria.

Convalescenza: il periodo successivo alle dimissioni dall’istituto di cura che comporti un’inabilità temporanea totale e una conseguente degenza domiciliare.

Day‐Hospital: degenza diurna senza pernottamento in istituto di cura, per prestazioni chirurgiche e terapie mediche di durata limitata e documentate da cartella clinica completa di scheda di dimissione ospedaliera (S.D.O). Non è considerato Day Hospital la permanenza in istituto di cura presso il Pronto Soccorso.

Evento/Data evento:

> Prestazione ospedaliera: il singolo ricovero, anche in Day Hospital, o il singolo intervento chirurgico (anche per più patologie); data evento: data in cui si è verificato il ricovero o, se non vi è stato ricovero, l’intervento chirurgico in ambulatorio.

> Prestazione extra-ospedaliera: tutti gli accertamenti visite ed esami riguardanti la stessa patologia, inviati contemporaneamente;data evento: la data evento è quella di prima prestazione sanitaria erogata relativa allo specifico evento.

Diaria surrogatoria: indennizzo forfettario giornaliero riconosciuto, in caso di ricovero, che non comporti il rimborso di spese sanitarie. L’indennità sostitutiva non si applica in caso di permanenza nei locali del pronto soccorso/astanteria, qualora ad essa non consegua il ricovero nella medesima struttura sanitaria.

Franchigia: la parte delle spese sostenute, determinata in maniera fissa, che rimane a carico dell’assistito. Se non diversamente indicato si applica per evento.

Esempio

Spese mediche sostenute:  € 5.000

Franchigia: €  500

Spese indennizzabili: € 4.500

Infortunio: evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna, che abbia per conseguenza diretta ed esclusiva lesioni fisiche, obiettivamente constatabili e documentabili.

Intervento chirurgico: atto medico, avente una diretta finalità terapeutica o diagnostica, effettuato attraverso una cruentazione dei tessuti, ovvero mediante l’utilizzo di sorgenti di energia meccanica, termica o luminosa.

Intervento chirurgico ambulatoriale: l’intervento di chirurgia, effettuato senza degenza, anche comportante suture, diatermocoagulazioni, crioterapia, biopsia, endoscopia con biopsia.

Intramoenia: prestazioni sanitarie erogate, individualmente o in equipe, da professionista medico, dipendente di una struttura sanitaria pubblica, fuori dall’orario di lavoro, in regime ambulatoriale, di day hospital o ricovero, per scelta del paziente e con oneri a carico dello stesso per le prestazioni del professionista e/o per quelle della struttura sanitaria. Le suddette prestazioni libere – professionali intramoenia possono essere svolte sia presso la struttura pubblica di appartenenza del medico (in sede), che presso altre strutture sanitarie pubbliche o private, con le quali la struttura di appartenenza del medico abbia stipulato apposita convenzione (fuori sede).

Istituto di Cura: ospedale, clinica universitaria, istituto universitario o clinica privata in Italia o all’estero, regolarmente autorizzati  in base ai requisiti di legge e dalle competenti Autorità, all’erogazione dell’assistenza ospedaliera in regime di ricovero ordinario o diurno. Non si considerano “istituto di cura” gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e di soggiorno, nonché le colonie della salute e le case di cura aventi finalità dietologiche ed estetiche le residenze sanitarie assistenziali (RSA).

Lungodegenza: ricovero prolungato in istituto di cura in cui le condizioni fisiche dell’assistito siano tali che una guarigione non può essere raggiunta con trattamenti medici e la permanenza è resa necessaria da misure di carattere assistenziale o fisioterapico di mantenimento.

Malattia: ogni alterazione evolutiva dello stato di salute, non dipendente da infortunio. La gravidanza non è considerata malattia.

Manifestazione della malattia: momento in cui la forma morbosa è accertata e diagnosticata per la prima volta, come da documentazione medica che deve essere allegata alla richiesta di prestazione.

Massimale per nucleo familiare: la spesa massima rimborsabile fino alla concorrenza della quale, per ciascun anno di copertura, il Fondo eroga le prestazioni. Qualora non diversamente indicato, si intende applicato per nucleo familiare.

Esempio

Massimale: € 5.000

Spese mediche sostenute: € 7.000

Spese rimborsabili: € 5.000

Medicina Alternativa o Complementare: le pratiche mediche “non convenzionali” definite dalla Federazione degli Ordini dei Medici e degli Odontoiatri: agopuntura; fitoterapia; medicina ayurvedica; medicina antroposofica; medicina omeopatica; medicina tradizionale cinese; omotossicologia; osteopatia; chiropratica.

Network – rete di strutture convenzionate in forma diretta: ospedali, istituti a carattere scientifico, case di cura, centri diagnosti poliambulatori, laboratori, centri fisioterapici e medici specialisti ed odontoiatrici per l’erogazione delle prestazioni in regime di assistenza diretta. L’elenco delle strutture è consultabile sull’area riservata presente sul sito www.assidai.it.

Nucleo Familiare: l’iscritto principale, compresi i seguenti familiari purché risultanti dallo stato di famiglia:

> il coniuge o, in alternativa, il convivente more uxorio previa certificazione da parte dell’iscritto principale;

> il coniuge superstite (che diviene titolare dell’iscrizione) in caso di specifica autorizzazione da parte del Fondo;

> i figli (fino al compimento del 26° anno d’età ancorché in affidamento);

> i figli invalidi (per invalidità superiore ai due terzi della loro capacità specifica, o qualora non abbiano mai lavorato, superiore al 50% della capacità lavorativa genetica).

Residenza Sanitaria Assistita (RSA): struttura extra‐ospedaliera per soggetti parzialmente o totalmente non autosufficienti, non assistibili a domicilio, che necessitano di trattamenti continui, finalizzata all’erogazione di prestazioni sanitarie e assistenziali.

Ricovero ospedaliero: degenza in istituto di cura o ospedale che comporti almeno un pernottamento, documentato da cartella clinica e da SDO (scheda di dimissione ospedaliera).

Rimborso/Indennizzo: il contributo dovuto in caso di sinistro.

Scoperto: la parte di spese sostenute, determinata in percentuale, che rimane a carico dell’assistito. Se non diversamente indicato si applica per evento.

Esempio

Spese mediche sostenute: € 4.000

Scoperto: 25%

Spese rimborsabili: € 3.000

Quota a carico dell’iscritto: € 1.000

Trattamenti Fisioterapici e Riabilitativi: prestazioni di medicina fisica e riabilitativa, prescritte da medico specialista e svolti all’interno di un centro specializzato o eseguito da persone iscritte al relativo Albo delle figure professionali riconosciute dagli elenchi delle Arti e Professioni Sanitarie.

Visita specialistica: la prestazione sanitaria effettuata da medico fornito di specializzazione,  per diagnosi e prescrizioni di terapie cui tale specializzazione è destinata. Sono ammesse esclusivamente le visite di medicina tradizionale; non sono considerate visite specialistiche quelle effettuate da medici specializzati in Medicina Generale e Pediatria, salvo quanto diversamente previsto nelle specifiche opzioni.