Disciplina Fiscale e Contributiva

L'Art.51, del Testo Unico delle Imposte sui redditi (T.U.I.R.) stabilisce che "non concorrono a formare il reddito …i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad Enti o Casse aventi esclusivamente fine assistenziale, in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale" per un importo attualmente non superiore complessivamente a Euro 3.615,20.

 Pertanto, se l'iscrizione al Fondo avviene in conformità a tali accordi o regolamenti, i contributi, complessivamente versati dal dirigente e dall'impresa, entro il limite massimo di importo sopra specificato, non sono imponibili in capo al dirigente, mentre, per quanto riguarda la contribuzione a carico dell'impresa, essa è deducibile dal reddito di quest'ultima, così come qualsiasi altro costo del lavoro.

le spese mediche rimborsate da Assidai non daranno luogo, in questo caso,  ad alcuna detrazione di imposta, non essendo stati imponibili alla fonte i contributi destinati al rimborso di tali spese.

 La parte dei contributi a carico dell'iscritto rimane assoggettata alla contribuzione previdenziale ordinaria obbligatoria, mentre la parte di contributo a carico del datore di lavoro è assoggettata alla contribuzione di solidarietà, non utile ai fini pensionistici, del 10%.

Diversamente, se l'iscrizione avviene in forma individuale e volontaria e, quindi, non "in conformità ad accordo o regolamento aziendale", il contributo versato dall'iscritto o per lo stesso versato, in tutto o in parte, dall'impresa,  concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente, ma le spese mediche (ai sensi dell'Art.13 bis, lettera a) del T.U.I.R.), sono detraibili dalle imposte  nella misura del 19% per la parte eccedente Euro 129,11, ancorché le stesse siano state rimborsate da Assidai.

Il contributo rimane assoggettato, anche ove versato, in tutto o in parte, dall'impresa, alla contribuzione previdenziale ordinaria obbligatoria. VANTAGGI FISCALI E CONTRIBUTIVI DI ASSIDAI IN CASO DI ISCRIZIONE COLLETTIVA IN CONFORMITA' A DISPOSIZIONI DI CONTRATTO O DI ACCORDO COLLETTIVO/AZIENDALE. Nel caso di iscrizione al Fondo in forma collettiva (in conformità a disposizioni di contratto o di accordo/regolamento aziendale) esistono vantaggi per l'iscritto e per l'azienda dal punto di vista fiscale e contributivo, come riassunto dallo schema che segue:

1. Trattamento fiscale

  • Per il dipendente i contributi non sono imponibili IRPEF fino a un tetto di Euro 3.615,20. L'eventuale eccedenza è da assoggettare ad IRPEF.

  • Per l'azienda, i contributi sono deducibili in quanto spese per prestazioni di lavoro

     1.

  • Art 51 2° comma, lett. A) e Art. 13/bis DLGS n. 41 del 18/02/2000



  • DPR 917/86 Tuir, Art. 62

2. Oneri previdenziali
  • i contributi a carico dell'azienda sono da assoggettare al contributo di solidarietà del 10% anziché a contribuzione previdenziale piena
     2.
  • DLGS 314/97 Art. 6, lett. F e Circ. INPS 263 24/12/97