Statuto di Assidai

L’Assemblea Straordinaria Assidai, riunitasi in data 10 novembre 2015, ha deliberato il nuovo testo dello Statuto del Fondo (ultimo aggiornamento dicembre 2023), il quale diviene immediatamente operativo. Le principali modifiche apportate rispondono sia alla necessità di rendere le norme dello Statuto più adatte alle rinnovate esigenze di Assidai, sia alla necessità di estrapolare le disposizioni operative del Fondo, originariamente contenute all’interno dello Statuto nella Sezione II (norme regolamentari) ed oggi confluite in un vero e proprio documento operativo, ovvero il “Regolamento” di Assidai.

Scopri lo Statuto di Assidai consultando tutti i suoi articoli.

1. È costiuito il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa Dirigenti Aziende Industriali, denominato Assidai, di seguito anche il “Fondo”, con la forma prevista dagli art . 36 ss. del Codice Civile.

2. Il Fondo non ha fini di lucro, ha sede in Roma, Via Ravenna n. 14.

3. La sua durata è illimitata, salvo quanto è previsto dall’articolo 16 del presente Statuto.

1. Il Fondo ha esclusive finalità assistenziali; in questo ambito assicura agli iscritti le prestazioni previste dal presente Statuto e dal Regolamento, nonché ogni altra prestazione deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

2. All’adempimento dei propri fini istituzionali Assidai provvede normalmente tramite ricorso al sistema assicurativo, al quale potrà essere anche delegato lo svolgimento di determinate attività, secondo le decisioni che saranno adottate dal Consiglio di Amministrazione.

3. Assidai persegue l’accrescimento dei propri iscritti anche avvalendosi dell’azione sinergica e coordinata di Federmanager e delle associazioni territoriali e nazionali che ad essa aderiscono.

4. Assidai potrà, altresì, svolgere ogni attività ritenuta utile per il conseguimento dei propri scopi, ivi compresa la costituzione e partecipazione ad associazioni e/o società di capitali.

1. Sono soci del Fondo i firmatari dell’atto costitutivo.

2. La posizione associativa non è suscettibile di negoziazione, né valutazione o rivalutazione economica o patrimoniale. È intrasmissibile a terzi, a qualsivoglia titolo, anche in caso di scioglimento o di estinzione, per qualsiasi motivo del socio aderente e di devoluzione del suo patrimonio o di suoi diritti e obblighi a terzi. Parimenti, la posizione associativa si estingue in caso di fusione o incorporazione del socio aderente in altre strutture, di scissione anche parziale dello stesso, di conferimento totale o parziale delle sue attività e passività, di trasformazione della sua struttura giuridica e di ogni ulteriore fenomeno in cui si possa ravvisare una sua sostanziale modificazione soggettiva.

3. Sono iscritti al Fondo i soggetti indicati negli artt. 2, 3 e 9 Sub 3, lettera A del Regolamento Assidai.

1. Le prestazioni erogate da Assidai ai propri iscritti sono:

a) prestazioni medico – sanitarie;

b) prestazioni socio – sanitarie;

c) prestazioni di assistenza (invalidità e/o morte per malattia e/o infortunio).

2. Tipologia, condizioni e limiti delle prestazioni sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

1. Gli Organi di Assidai sono:

           – l’Assemblea;
           – il Consiglio di Amministrazione;
           – il Presidente;
           – il Collegio Sindacale.

2. Tutte le cariche hanno durata di tre esercizi e sono rieleggibili con il limite di un solo mandato. Gli Organi decaduti mantengono i propri poteri sino all’insediamento dei nuovi Organi.

3. La carica di ciascuno dei componenti degli Organi Statutari decade in caso di conclusione del mandato, dimissioni, revoca da parte del socio che l’aveva espresso e per perdita dei requisiti di onorabilità di cui al comma 4 del presente articolo. In questi ultimi due casi a seguito di specifica delibera dell’Assemblea Ordinaria.

4. Non possono ricoprire cariche all’interno degli Organi Sociali, coloro che:

a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall’articolo 2382 del Codice Civile e, per quanto concerne gli organi di controllo, si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall’articolo 2399 del Codice Civile;
b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
c) sono stati condannati con sentenza di primo grado o irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività di previdenza complementare, bancaria, finanziaria, mobiliare e assicurativa, dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari e di strumenti di pagamento, ovvero per i reati di riciclaggio e di usura; 2) a pena detentiva per uno dei reati previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267; 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l’ordine pubblico, l’economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria o previdenziale; 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.

1. L’Assemblea è formata da tre rappresentanti, due dei quali nominati da Federmanager ed uno da Federmanager Roma (già Sindacato Romano dei Dirigenti di Aziende Industriali).

2. Qualora un rappresentante dell’Assemblea nel corso del mandato cessi dall’incarico per qualsiasi motivo, la sostituzione è effettuata, per il periodo residuo, mediante nomina da parte dell’Organizzazione di appartenenza.

3. Ogni rappresentante ha diritto ad un voto.

4. Ogni rappresentante può, mediante delega comunicata tramite l’Organizzazione di appartenenza, farsi rappresentare in Assemblea da altro componente di questa, ovvero da altro soggetto.

5. L’Assemblea è ordinaria o straordinaria.

6. L’Assemblea ordinaria delibera in materia di:

a) approvazione del bilancio consuntivo e del budget previsionale predisposti dal Consiglio di Amministrazione;

b) nomina dei Consiglieri di Amministrazione, tra
cui il Presidente, stabilendone l’eventuale indennità economica;

c) nomina dei componenti del Collegio Sindacale, tra cui il Presidente, stabilendone la relativa indennità economica;

d) nomina la Società di Revisione determinandone il compenso;

e) approvazione delle modifiche al Regolamento proposte dal Consiglio di Amministrazione;

f) eventuali proposte, formulate dal Consiglio di Amministrazione, in materia di indirizzi generali sull’attività del Fondo, salvo quanto di competenza dell’Assemblea straordinaria.

7. L’Assemblea ordinaria si riunisce almeno due volte all’anno, su convocazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, per gli adempimenti di cui alla lettera a) del precedente comma.

8. In caso di mancata convocazione da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione, la convocazione dell’Assemblea viene effettuata dal Presidente del Collegio Sindacale con le modalità e nei termini indicati nel comma successivo.

9. La convocazione, con contestuale trasmissione dell’ordine del giorno e, con l’indicazione del giorno, del luogo e dell’ora di svolgimento, è effettuata a mezzo raccomandata a.r., fax o a mezzo posta elettronica, con invio, in tal caso, di conferma di ricezione da parte dei destinatari, da spedire ai rappresentanti dell’Assemblea, ai membri del Consiglio di Amministrazione ed ai componenti effettivi del Collegio Sindacale, almeno dieci giorni prima della data della riunione. In caso di particolare urgenza, il termine può essere ridotto a cinque giorni prima della riunione. Nell’avviso di convocazione può essere indicato il giorno, il luogo e l’ora per una eventuale seconda convocazione.

10. L’Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno due su tre dei rappresentanti di cui al comma 1 del presente articolo, o dei loro delegati. L’Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti anche per delega.

11. L’Assemblea deve essere, altresì, convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione quando lo richiedano almeno due dei rappresentanti di cui al comma 1 del presente articolo, ovvero almeno tre dei componenti il Consiglio di Amministrazione, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare e nel termine di dieci giorni dalla data della richiesta con le modalità e nei tempi previsti al precedente comma 9. In caso d’inadempimento da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione, la stessa può essere convocata, nel rispetto delle disposizioni appena indicate, congiuntamente da altri tre componenti del Consiglio di Amministrazione o dal Presidente del Collegio Sindacale.

12. L’Assemblea straordinaria delibera in materia di:

a) modifiche dello Statuto proposte dal Consiglio di Amministrazione;

b) scioglimento del Fondo e relative modalità di nomina dei liquidatori.

Con riferimento alle deliberazioni di cui alla lettera a) che precede, l’Assemblea delibera a maggioranza; per quanto concerne le deliberazioni di cui alla lettera b) che precede, l’Assemblea delibera, invece, con voto unanime di tutti i rappresentanti.

13. L’Assemblea straordinaria è convocata con le stesse modalità e nei termini stabiliti per le convocazioni dell’Assemblea ordinaria, valendo altresì la possibilità di prevedere, nell’avviso di convocazione, una eventuale seconda convocazione. Valgono gli stessi quorum di cui al comma 10 del presente articolo.

14. L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, si svolge presso la sede di Assidai, ovvero in altro luogo, in territorio nazionale, indicato nella convocazione ed è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in sua assenza, dal Consigliere più anziano di età.

15. Chi presiede l’Assemblea ne constata la regolarità della costituzione e verifica la validità delle eventuali deleghe.

16. Il verbale di riunione dell’Assemblea ordinaria è redatto da un Segretario nominato dall’Assemblea, ed è sottoscritto, oltre che da quest’ultimo, da chi presiede l’Assemblea.

17. Le Assemblee possono tenersi anche a mezzo audio e/o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti vengano identificati dal Presidente e sia loro consentito di identificarsi reciprocamente, seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e scambiare documenti pertinenti alla discussione, come dovrà risultare dal verbale della riunione sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Verificandosi tali presupposti, l’Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano insieme il Presidente ed il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la contestuale sottoscrizione del verbale.

18. Ogni qual volta sia ritenuto utile, in relazione agli argomenti posti all’ordine del giorno, il Presidente può far intervenire alle Assemblee soggetti esterni, senza diritto di voto.

19. Il verbale di riunione dell’Assemblea straordinaria è redatto da un notaio.

1. Il Consiglio di Amministrazione è costituito da cinque componenti, di cui tre designati da Federmanager e due da Federmanager Roma.

2. Il Consiglio di Amministrazione ha il compito di indirizzare e coordinare la gestione del Fondo, assumendo i provvedimenti relativi al funzionamento dell’organizzazione interna dello stesso ed assicurando il coordinamento delle risorse per il raggiungimento degli scopi istituzionali.

3. È compito del Consiglio di Amministrazione stabilire i criteri per l’applicazione del livello di solidarietà e mutualità per la gestione di Assidai.

4. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l’attuazione di quanto previsto dal presente Statuto. In particolare:

a) elegge nel proprio ambito il Presidente, ove non abbia provveduto l’Assemblea;

b) predispone e presenta, all’approvazione dell’Assemblea ordinaria, il budget previsionale e il bilancio consuntivo;

c) predispone il Regolamento applicativo del presente Statuto;

d) sottopone all’Assemblea eventuali proposte attinenti gli indirizzi generali del Fondo, le modifiche dello Statuto e del Regolamento, nonché la procedura di liquidazione del Fondo
stesso;

e) decide gli investimenti nell’ambito del budget previsionale e gli impieghi delle risorse finanziarie disponibili;

f) definisce l’organizzazione del Fondo e ne cura la gestione;

g) nomina e revoca, su proposta del Presidente, il Direttore provvedendo a stabilirne le relative competenze;

h) accerta l’assenza delle cause di ineleggibilità di cui all’articolo 5 comma 4 del presente Statuto;

i) per singoli atti o per determinate categorie di atti può conferire deleghe ad uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione;

j) ricerca e definisce accordi quadro con le Organizzazioni rappresentative del comparto assicurativo nazionale e/o internazionale;

k) approva i piani sanitari, indicandone i destinatari, l’elenco delle prestazioni ed i relativi limiti e massimali;

l) delibera la stipulazione di contratti assicurativi con le Società assicuratrici prescelte e provvede alla definizione delle modalità di pagamento dei relativi premi;

m) stabilisce le modalità di iscrizione al Fondo;

n) stabilisce l’entità e le modalità di versamento dei contributi di cui al successivo articolo 12;

o) determina annualmente nel budget previsionale, in relazione alle presumibili esigenze del Fondo, l’ammontare della quota parte dei contributi di cui al successivo articolo 12 da destinare alle spese di gestione del Fondo stesso ai sensi del successivo articolo 13;

p) stabilisce le modalità per la presentazione della richiesta di prestazione e ne approva il modulo;

q) decide sugli eventuali ricorsi degli iscritti.

5. Il Consigliere, che nel corso del mandato cessi dalla carica per qualsiasi motivo, è sostituito, a cura del Consiglio di Amministrazione, per il periodo residuo su designazione dell’Organizzazione di appartenenza. Il Consigliere così nominato resterà in carica fino alla successiva Assemblea.

6. Nel caso in cui venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri per dimissioni o altre cause, decade l’intero Consiglio di Amministrazione. Il Presidente del Collegio Sindacale, nel termine di sette giorni, deve convocare l’Assemblea per la nomina dei nuovi Consiglieri. In caso di mancata convocazione da parte del Presidente del Collegio Sindacale, l’Assemblea viene convocata congiuntamente dagli altri due componenti del Collegio Sindacale.

7. La carica di componente del Consiglio di Amministrazione è incompatibile con la posizione di dipendente del Fondo.

8. Il Consiglio si riunisce di norma quattro volte l’anno ed ogni qualvolta il Presidente ritenga necessario convocarlo, ovvero almeno due dei suoi componenti lo richieda. In caso di mancata convocazione da parte del Presidente, vale quanto previsto al comma 8 dell’articolo 6 del presente Statuto.

9. Le convocazioni, con contestuale trasmissione dell’ordine del giorno con l’indicazione del luogo, della data e dell’ora di svolgimento e dell’eventuale documentazione, sono fatte a mezzo raccomandata a.r., fax o a mezzo posta elettronica, con invio, in tal caso, di conferma di ricezione da parte dei destinatari, da spedire ai componenti del Consiglio ed al Collegio Sindacale almeno otto giorni prima della data della riunione.

10. In caso di particolare urgenza, il termine può essere ridotto a tre giorni prima della riunione.

11. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento di questi, dal Consigliere più anziano di età.

12. Per la validità delle sedute del Consiglio è necessaria la presenza di almeno tre su cinque dei componenti.

13. Il Consiglio può tenersi anche a mezzo audio e/o video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti vengano identificati dal Presidente o dal Segretario e sia consentito loro di identificarsi reciprocamente, seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e scambiare documenti pertinenti alla discussione, come dovrà risultare da verbale della riunione sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano insieme il Presidente ed il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la contestuale sottoscrizione del verbale.

14. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole di almeno tre dei componenti presenti.

15. I componenti del Consiglio di Amministrazione hanno il diritto di assistere alle riunioni delle Assemblee ordinarie e straordinarie.

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione nel suo ambito, ove non abbia provveduto l’Assemblea.

2. Il Presidente ha la legale rappresentanza e la firma sociale del Fondo per la quale sta in giudizio.

3. Sovrintende al funzionamento del Fondo, convoca e presiede le sedute dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, provvede all’esecuzione delle deliberazioni assunte da tali Organi e svolge ogni altro compito previsto dal presente Statuto o che gli venga attribuito dal Consiglio.

4. Il Presidente dura in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.

5. In caso di temporaneo impedimento del Presidente, i relativi poteri e funzioni sono esercitati dal Consigliere più anziano di età.

6. In caso di cessazione del Presidente per dimissioni o altre cause, il Presidente del Collegio Sindacale, sentiti gli altri membri del Consiglio di Amministrazione in carica, sarà tenuto a convocare l’organo assembleare con i modi e nei termini indicati dall’articolo 6 comma 9 del presente Statuto.

1. Il Collegio Sindacale è composto dal Presidente, da due componenti effettivi e due supplenti, nominati dall’Assemblea. Almeno un componente effettivo ed uno supplente saranno scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili. Di essi, due componenti effettivi ed un supplente sono designati in rappresentanza di Federmanager ed un componente effettivo ed un supplente in rappresentanza di Federmanager Roma.

2. Il Collegio nomina nel proprio ambito il Presidente, ove non abbia provveduto l’Assemblea.

3. Il Collegio esercita le funzioni di controllo amministrativo.

4. Il Collegio vigila sulla coerenza e compatibilità dell’attività di Assidai con il suo scopo istituzionale.

5. Il Collegio redige una propria relazione sul bilancio consuntivo depositandola almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione dell’Assemblea indetta per l’approvazione del suddetto bilancio.

6. Il Sindaco che cessi dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito dal supplente nominato in rappresentanza dell’Organizzazione di appartenenza.

7. La carica di componente del Collegio Sindacale è incompatibile con la posizione di dipendente del Fondo.

8. Il Collegio Sindacale delibera a maggioranza dei presenti.

9. I componenti effettivi del Collegio Sindacale hanno il diritto di assistere alle riunioni delle Assemblee ed anche alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

1. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, provvede a nominare il Direttore del Fondo. Il Direttore collabora con il Presidente, a cui riporta, nell’eseguire le deliberazioni degli Organi Sociali del Fondo, dirigendo, coordinando e controllando l’attività operativa degli uffici.

2. Propone al Presidente ogni provvedimento relativo al personale o che si renda necessario per il buon funzionamento degli uffici.

3. Il Direttore assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea ordinaria e straordinaria del Fondo, curando la compilazione, salvo che per l’Assemblea Straordinaria, dei relativi verbali.

4. L’attività del Direttore è incompatibile con qualsiasi altro incarico esterno ad Assidai.

5. La revoca dalla funzione o la risoluzione del rapporto con il Direttore può essere proposta al Consiglio di Amministrazione dal Presidente.

1. L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno solare.

2. Per ciascun esercizio il Consiglio di Amministrazione sottopone all’approvazione dell’Assemblea, ai sensi dell’articolo 6 dello Statuto:

a) Il budget previsionale;

b) il bilancio consuntivo, comprensivo di: stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa, relazione del Consiglio di Amministrazione, relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.

3. Il Bilancio dovrà essere depositato presso la sede del Fondo nei quindici giorni antecedenti la data di convocazione dell’Assemblea fissata per l’approvazione, unitamente alla relazione del Consiglio di Amministrazione, alla relazione del Collegio Sindacale e a quella della Società di Revisione.

4. Il budget previsionale dovrà essere approvato dall’Assemblea entro il 30 novembre dell’anno precedente all’esercizio di riferimento.

5. Il Bilancio dovrà essere approvato dall’Assemblea entro centoventi giorni dalla data di chiusura dell’esercizio. Eventuali motivi che hanno suggerito lo spostamento della data di approvazione del Bilancio, dovranno essere indicati in sede di Relazione del Consiglio di Amministrazione e l’approvazione dovrà comunque avvenire entro centottanta giorni dalla data di chiusura dell’esercizio.

6. Il Bilancio e le Relazioni che l’accompagnano verranno trasmesse, entro trenta giorni dall’approvazione, ai soci di cui all’articolo 3 del presente Statuto.

7. Assidai non potrà in alcun caso procedere alla distribuzione, anche in modo indiretto, di avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la sua vita, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per obblighi di legge.

1. Le entrate di Assidai sono costituite da:

a) i contributi ed eventuali penalità versate dagli iscritti;
b) gli interessi ed i rendimenti delle eventuali disponibilità finanziarie;
c) ogni altro provento che spetti o affluisca ad Assidai a qualsiasi titolo.

2. Il patrimonio del Fondo è costituito da ogni bene mobile ed immobile di cui, a qualsiasi titolo, esso divenga proprietario o titolare.

3. I contributi sono annualmente determinati dal Consiglio di Amministrazione con riferimento alle tipologie di assistiti e/o prestazioni, sulla base dell’andamento di gestione e delle condizioni praticate dal mercato assicurativo.

1. Alle spese di gestione del Fondo, il Consiglio di Amministrazione provvede tramite una quota parte delle entrate previste dal precedente articolo 12.

1. In applicazione delle disposizioni di cui al precedente articolo 7, il Consiglio di Amministrazione predispone il Regolamento applicativo del presente Statuto, che dovrà essere approvato, all’unanimità, dall’Assemblea Ordinaria. In esso sono contenute le norme di funzionamento del Fondo e le modalità applicative delle disposizioni statutarie, cui gli iscritti devono attenersi.

1. In applicazione delle disposizioni di cui al precedente articolo 7, il Consiglio di Amministrazione predispone il Regolamento applicativo del presente Statuto, che dovrà essere approvato, all’unanimità, dall’Assemblea Ordinaria. In esso sono contenute le norme di funzionamento del Fondo e le modalità applicative delle disposizioni statutarie, cui gli iscritti devono attenersi.

2. Assidai concorre agli oneri del giudizio arbitrale, entro i limiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

3. Eventuali controversie tra Assidai e iscritto, saranno definite da un collegio arbitrale di tre membri, di cui uno nominato da ciascuna parte ed il terzo, con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo dai due arbitri oppure, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Roma, città sede del Collegio. Le spese relative al Presidente saranno ripartite al 50% fra le parti. Le spese relative agli arbitri di parte saranno, rispettivamente, a carico di ciascuna di esse.

1. Assidai sarà sciolto e messo in liquidazione in caso di:

a) conforme accordo tra i firmatari dell’atto costitutivo;
b) sopravvenienza di situazioni che rendano impossibile il perseguimento degli scopi istituzionali.

2. In caso di scioglimento per qualunque causa di Assidai, il suo patrimonio dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe, ove esistente, ovvero, in mancanza, a fini di pubblica utilità, sentito l’Organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

3. La liquidazione del Fondo viene deliberata dall’Assemblea straordinaria, la quale procederà a nominare uno o più liquidatori, determinandone i poteri e il compenso.

1. Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti norme di legge.

Lo Statuto di Assidai

Scarica il Pdf dell’intero Statuto del Fondo Sanitario Integrativo Assidai